Affinché vi sia un regime sanzionatorio in essere, occorre che il Comune ove risiede l’attività abbia emesso un’Ordinanza Sindacale che recepisca le Linee Guida Nazionali ed eventuali Delibere di Giunta Regionale.

In caso di inottemperanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del T.U. n. 267 del 18/08/2000 introdotto dall’art. 16 della Legge 16/01/2003 n.3.

Gli organi preposti al controllo sono l’U.O. Igiene e Sanità Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale (quest’ultimo di norma incaricato alla verifica dell’effettivo mantenimento della sospensione utenze qualora sia stato prescritto a seguito di un caso di contagio)

Le sanzioni scattano qualora il soggetto controllato sia mancante in tutto o in parte degli elementi base che compongono la prevenzione legionellosi; ovvero:

A seguito di sanzione, è richiesto infine di provvedere alla redazione della documentazione o ad effettuare le analisi mancanti entro un periodo di tempo prescritto (solitamente 10 giorni).