A seguito di un caso di contagio ove non vi sia un decesso del contagiato, l’inottemperanza alle Linee Guida sfocia in LESIONI PERSONALI COLPOSE art.590 c.p. con reclusione da 3 mesi a 2 anni e ammenda da €309 ad €1239.
A questa si può aggiungere l’appello all’inottemperanza del D.Lgs 81/08 che prevede la reclusione da 3 mesi a 2 anni e ammenda da €2500 ad €6400.

A seguito di un caso di contagio ove vi sia un decesso del contagiato, l’inottemperanza alle Linee Guida prevende l’imputazione di OMICIDIO COLPOSO art.589 c.p. con reclusione da 3 mesi a 5 anni e risarcimento da stabilire in sede giuridica (circa €300.000 per ogni familiare del decuius).

In questi casi di inottemperanza, è estremamente difficile ottenere un risarcimento assicurativo.

In sostanza, se il titolare dell’attività ha provveduto a redigere e a mantenere aggiornato il Documento di valutazione o analisi del rischio legionellosi (ogni anno o ogni due anni in relazione alla tipologia di attività) e ha svolto i campionamenti e le analisi di routine per ricerca di Legionella spp (annuali o semestrali in relazione alla tipologia di attività) e ha registrato tutti gli interventi svolti, dalle bonifiche alle manutenzioni ordinarie in ottica preventiva, non si avranno conseguenze penali.