L’unica metodica accreditata sul territorio nazionale per ricerca di Legionella spp con metodo colturale (non essendo più accreditabile dal 2021 il Metodo Unichim 1037:14) è attualmente la UNI EN ISO 11731:2017.

Tale metodo richiede almeno 10 giorni per l’emissione dei certificati analitici, arrivando anche a 12 – 14 giorni in caso di rilettura dei campioni.

Qualora l’analisi non sia accreditata, si potrebbe incorrere in un rigetto di evidenza da parte degli Organi di Controllo oppure, ancor peggio, in sede giuridica in caso di contenzioso legale dovuto a casi di contagio o decessi.

Ricordiamoci che, in caso di citazione in giudizio per lesioni personali colpose o omicidio colposo, le analisi e la documentazione richiesta (DVR) sono le sole possibilità di non incorrere nei confronti dell’imputato all’elemento soggettivo degli articoli 589 e 590 c.p. “[…] colpa dell’agente nella verificazione dell’evento, ovverosia, quando l’evento, anche non voluto dallo stesso, si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline […]”.
Per cui è estremamente importante che l’evidenza sia pienamente dimostrabile, senza possibilità alcuna di impugnazione.

Sono tenuti a riconoscere l’analisi accreditata come veridica, sia gli Organi di Controllo, sia tutti i Tribunali dislocati su territorio nazionale; di contro, un’analisi non accreditata può essere non riconosciuta attendibile.

In sostanza, l’accreditamento dell’analisi pone a garanzia della veridicità del risultato e della corretta esecuzione della ricerca analitica l’Ente di Accreditamento che effettua le verifiche annuali presso il laboratorio. L’Ente impone inoltre allo stesso laboratorio di partecipare a circuiti di “ring test” per verificare periodicamente, durante l’anno solare, il mantenimento delle corrette procedure analitiche, pena la sospensione del metodo di ricerca (ovvero della possibilità di svolgere l’analisi).

L’analisi non accreditata ha come unica garanzia la fiducia riposta nel laboratorio che la esegue e, come ben si può comprendere, non è una base di sufficiente considerazione in ambito giuridico.

Rendendo la differenza più comprensibile con un esempio, si può affermare che non avere un accreditamento delle analisi svolte è paragonabile ad avere un’attività commerciale senza alcuna osservanza fiscale: si può fare tutto e il contrario di tutto all’abbisogna, senza dover rendere conto a nessuno del proprio operato. Questo a totale vantaggio del laboratorio e a discapito invece delle responsabilità penali e civili che permangono in capo gli ignari clienti.

Ciò premesso, le Linee Guida Nazionali del 2015 non specificano che vi sia l’obbligo di accreditamento nelle analisi svolte in autocontrollo; ma, scegliendo analisi non accreditate (anche se probabilmente più convenienti in termini economici, arrivando a costare anche il 20% in meno delle accreditate), possono essere davvero spiacevoli e rischiose le conseguenze al verificarsi di una problematica seria.

Il campionamento viene svolto dai tecnici preposti (solitamente appartenenti al laboratorio analisi scelto) in relazione ai punti critici evidenziati nel “Documento di valutazione o analisi del rischio legionellosi“, ovvero il DVR Legionellosi.

I punti di campionamento sono differenti in base alla tipologia di attività lavorativa.

Per alcune categorie, sia il numero minimo di punti campione sia i punti esatti dai quali eseguire il campionamento sono tabellati e ben definiti nelle Linee Guida Nazionali 2015.

Il campionamento può essere anche eseguito in autonomia, trattandosi di autocontrollo, pur rispettando le misure necessarie ad evitare la contaminazione del campione prelevato.

Tutti i supporti per il campionamento devono essere sterili; mentre le bottiglie per il prelievo idrico, oltre ad essere sterili, devono contenere tiosolfato di sodio liquido (20 mg/lt – secondo ISO / FDIS 19458:2006).